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Altro regalo dei giudici: l’imam resta qui ( LV 31.12.2025)
Zulfiqar Kham espulso, il Consiglio di Stato conferma: «Resta pericoloso»

Anche il Consiglio di Stato chiude definitivamente, sul piano interno, la lunga vicenda giudiziaria che riguarda l’imam Zulfiqar Khan. Come scrive il Corriere della Sera, per i giudici amministrativi supremi, la sua permanenza in Italia costituisce un rischio concreto per la sicurezza nazionale: l’espulsione disposta dal Ministero dell’Interno è quindi legittima e deve restare efficace. La decisione arriva a conclusione di un iter iniziato nell’autunno del 2024 e scandito da una serie di passaggi giudiziari che hanno sempre confermato la linea del Viminale. Dopo il rigetto del ricorso da parte del Tar del Lazio, anche il Consiglio di Stato ha respinto l’appello dell’imam, sancendo in via definitiva l’impossibilità per Khan di rientrare in Italia. Zulfiqar Khan, cittadino pakistano di 56 anni, viveva in Italia da oltre vent’anni. Padre di tre figli, imprenditore, era titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Parallelamente svolgeva attività di guida religiosa come imam del centro culturale islamico Iqraa, in via Jacopo di Paolo, nel quartiere Bolognina di Bologna. Secondo quanto ricostruito dagli apparati di sicurezza, già dal 2023 l’imam era oggetto di attenzione da parte delle autorità per un progressivo irrigidimento ideologico emerso nei suoi sermoni. Prediche che, secondo il Ministero dell’Interno, si erano caratterizzate nel tempo per contenuti radicali, ostili ai valori occidentali e incompatibili con i principi costituzionali italiani. Nell’ottobre 2024 il Viminale ha quindi disposto la revoca del permesso di soggiorno e firmato un decreto di espulsione valido per dieci anni dall’Italia e dall’intera area Schengen, ritenendo che la permanenza di Khan sul territorio nazionale rappresentasse un fattore di rischio sotto il profilo della sicurezza. L’imam non è mai stato condannato per reati penali. Un elemento su cui la difesa ha insistito fin dall’inizio. Tuttavia, nel decreto ministeriale si evidenziava come Khan fosse attenzionato «per il crescente fanatismo ideologico e per la sua propensione verso posizioni radicali di matrice islamica, connotate da un forte risentimento antioccidentale e antisemita, nonché da una retorica omofoba e antifemminista». Secondo gli atti, nelle sue prediche — diffuse anche tramite Facebook e YouTube — l’imam ha esaltato il concetto di martirio e l’operato dei mujahidin nel conflitto israelo-palestinese, definendo come «martiri» coloro che avevano perso la vita. Contenuti che, pur non integrando fattispecie penali immediate, sono stati ritenuti idonei a favorire processi di radicalizzazione.
Per il Viminale, il nodo centrale non era la commissione di reati, ma il rischio prospettico: la combinazione tra il ruolo di guida religiosa e la diffusione pubblica di messaggi ideologici estremi avrebbe potuto alimentare proselitismo e radicalizzazione violenta, sia all’interno della comunità religiosa sia attraverso i social network. Subito dopo l’adozione del provvedimento, nell’ottobre 2024, il Tribunale civile di Bologna ha convalidato il trattenimento dell’imam e disposto l’accompagnamento in Pakistan. Nei mesi successivi, Khan ha impugnato l’espulsione davanti alla giustizia amministrativa, invocando la libertà di manifestazione del pensiero e il diritto alla vita privata e familiare. Ad aprile 2025 il Tar del Lazio ha respinto il ricorso, riconoscendo la legittimità dell’azione del Ministero dell’Interno. Due giorni fa, anche il Consiglio di Stato ha confermato integralmente quella decisione, chiudendo il contenzioso a livello nazionale. Assistito dall’avvocato Raffaele Merangolo, a Khan resta ora soltanto la strada del ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Nel frattempo, però, l’imam è già da oltre due anni lontano dall’Italia. Nelle motivazioni, il Consiglio di Stato chiarisce che l’espulsione non richiede la prova di un coinvolgimento diretto in attività terroristiche. È sufficiente, scrivono i giudici, «l’esistenza di fondati motivi per ritenere che la presenza dello straniero possa agevolare, in vario modo, organizzazioni o attività terroristiche o, comunque, mettere in pericolo la sicurezza dello Stato, anche attraverso azioni di tipo proselitistico». Un passaggio che rafforza l’impianto preventivo della normativa in materia di sicurezza, confermando l’ampio margine di intervento riconosciuto all’autorità amministrativa. Uno dei punti centrali del ricorso riguardava la lesione della vita privata e familiare, garantita anche dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Ma su questo aspetto il Consiglio di Stato è netto: «La tutela della vita privata e familiare non è incondizionata. L’ingerenza dell’autorità pubblica — si legge nella sentenza — è consentita se prevista dalla legge quale misura necessaria ai fini della sicurezza nazionale». Nel caso di Khan, secondo i giudici, non è emerso «un convinto e concreto percorso di integrazione sociale», tale da bilanciare il rischio individuato sotto il profilo della sicurezza. Per il Consiglio di Stato, anche se si tratta formalmente di sermoni religiosi, il loro contenuto «dimostra una pericolosa vicinanza ad ambienti dell’estremismo islamico». Il provvedimento ministeriale, osservano i giudici, si fonda su «un numero rilevante di episodi e manifestazioni», che includono una visione integralista del jihad e posizioni su donne e omosessualità «idonee, se predicate pubblicamente, a favorire sentimenti di odio e discriminazione». Elementi che delineano «una pericolosità concreta e attuale per la sicurezza nazionale e per i valori di pace ed eguaglianza cui si ispira la Costituzione italiana». La conclusione è netta: «La tutela della sicurezza dello Stato e la prevenzione del terrorismo possono giustificare il sacrificio dei rapporti familiari, quando l’allontanamento dello straniero costituisce una misura necessaria e proporzionata».
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